Art. 6
AccordoParte I

Art. 6

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In vigore dal 22 apr 1975
Salvo quanto diversamente stabilito nel presente accordo, le persone che hanno diritto alle prestazioni in base alla legislazione di uno Stato contraente, incluse le prestazioni derivanti dal presente accordo, le riceveranno integralmente e senza limitazione o restrizione mentre risiedono nel territorio dell'altro Stato. Tali prestazioni saranno corrisposte da ogni Stato alle persone cui si applicano le disposizioni del presente accordo, che risiedono in uno Stato terzo alle stesse condizioni e nella stessa misura in cui tali prestazioni sarebbero corrisposte se tali persone fossero state soggette unicamente alla legislazione dello Stato debitore.
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