Art. 24
AccordoParte IV

Art. 24

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In vigore dal 22 apr 1975
1. Il presente accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile. 2. Il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica saranno scambiati. 3. a. Il presente accordo può essere emendato di volta in volta mediante accordi aggiuntivi che entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica di tali accordi aggiuntivi saranno scambiati; le disposizioni del presente paragrafo, tuttavia, non saranno interpretate nel senso di impedire che tali accordi aggiuntivi abbiano valore retroattivo se in essi ciò sia esplicitamente previsto. b. Gli accordi aggiuntivi che entrano in vigore in base alle disposizioni di questo paragrafo saranno considerati ai fini del presente articolo parte integrante del presente accordo. c. Un incontro ai fini di esaminare l'opportunità di un accordo aggiuntivo sarà indetto qualora l'autorità competente di ciascuno Stato lo richieda. 4. Il presente accordo rimarrà in vigore e sarà efficace fino alla scadenza di un anno successivo all'anno in cui la comunicazione scritta della sua denuncia è stata notificata alla autorità competente di uno Stato contraente da parte dell'autorità competente dell'altro Stato. 5. Se l'accordo è denunciato, i diritti acquisiti saranno mantenuti secondo le disposizioni dell'accordo stesso e i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti in conformità ad accordi complementari. FATTO a Washington il ventitre maggio 1973, in duplice esemplare in lingua italiana e inglese, i due testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana Dionigi COPPO Per il Governo degli Stati Uniti d'America Caspar W. WEINBERGER
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