Accordo›Parte IV
Art. 22
22 / 24In vigore dal 22 apr 1975
1. Le istituzioni di uno Stato contraente debitrici di prestazioni da corrispondere nell'altro Stato in virtù del presente accordo, si liberano validamente di tali obbligazioni nella valuta del proprio Stato.
2. Nel caso che disposizioni intese a sottoporre a restrizioni lo scambio di valute siano emanate nell'uno o nell'altro Stato, entrambi i Governi adotteranno immediatamente le misure necessarie per assicurare, in conformità con le disposizioni del presente accordo, il trasferimento di somme dovute dall'una o dall'altra Parte.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-02-24;86#art-a-22