Art. 20
AccordoParte IV

Art. 20

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In vigore dal 22 apr 1975
1. Le autorità competenti dei due Stati contraenti stabiliranno di comune accordo i procedimenti per risolvere ogni questione o controversia che potrà sorgere circa l'applicazione o l'interpretazione del presente accordo. 2. Le autorità competenti dei due Stati stabiliranno una procedura permanente di arbitrato per l'esame e la soluzione di ogni questione o controversia che non possa essere risolta tramite i procedimenti stabiliti al paragrafo 1. L'organo arbitrale previsto al presente paragrafo deciderà le controversie deferitegli in conformità ai principi del presente accordo. Le decisioni dell'organo arbitrale saranno definitive ed obbligatorie ai fini delle controversie deferitegli nei confronti delle autorità competenti e delle istituzioni di entrambi gli Stati. 3. L'organo arbitrale istituito in virtù del paragrafo 2 consisterà di tre membri. Le autorità competenti dei due Stati designeranno ciascuna un membro. Il terzo membro verrà designato concordemente dalle due autorità competenti.
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