Art. 19
AccordoParte IV

Art. 19

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In vigore dal 22 apr 1975
1. Le istanze ed altri documenti presentati per iscritto alle autorità competenti o alle istituzioni di uno Stato contraente hanno lo stesso effetto come se fossero presentate alle corrispondenti autorità od istituzioni dell'altro Stato. 2. La domanda di prestazione presentata all'istituzione di uno Stato contraente vale come domanda di prestazione presentata all'istituzione dell'altro Stato purchè l'interessato chieda espressamente di conseguire le prestazioni cui ha diritto anche in base alla legislazione dell'altro Stato. 3. Un ricorso che debba essere presentato entro un dato termine all'autorità competente od istituzione di uno degli Stati sarà considerato come presentato entro tale termine se il ricorso è stato presentato entro lo stesso termine all'autorità competente o all'istituzione dell'altro Stato. In tal caso l'autorità od istituzione cui il ricorso è stato presentato trasmette senza indugio detto ricorso all'autorità competente o all'istituzione dell'altro Stato e comunica all'interessato la ricezione del ricorso.
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