Art. 14
AccordoParte IV

Art. 14

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In vigore dal 22 apr 1975
1. Le autorità competenti dei due Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le disposizioni amministrative necessarie per l'applicazione del presente accordo e ciascuna di tali autorità designerà una istituzione di collegamento per facilitare l'applicazione del presente accordo. 2. Le autorità competenti dei due Stati si comunicano l'un l'altra tutte le informazioni concernenti regolamenti, provvedimenti amministrativi e modifiche alle proprie legislazioni che possano influire sull'applicazione del presente accordo.
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