Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale, concluso a Washington il 23 maggio 1973.
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Accordo
parte I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E GLI STATI UNITI D'AMERICA IN MATERIA DI SICUREZZA SOC Art. 2 Articolo 2 1. Il presente accordo si applica alle legislazioni di sicurezza sociale relati Art. 3 Articolo 3 1. Il presente accordo si applica ai lavoratori, che possano far valere periodi Art. 4 Articolo 4 Le persone alle quali si applicano le disposizioni del presente accordo sono so Art. 5 Articolo 5 Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria in base alle disposizioni Art. 6 Articolo 6 Salvo quanto diversamente stabilito nel presente accordo, le persone che hanno parte II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE
Art. 7 Articolo 7 1. Salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo, le persone alle qu parte III DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 8 Articolo 8 1. Qualora un periodo di lavoro risulta coperto da un periodo di assicurazione Art. 9 Articolo 9 1. Quando un lavoratore, un suo familiare o un superstite soddisfi alle condizi Art. 10 Articolo 10 1. Ai fini del calcolo dell'importo della prestazione teorica, le istituzioni Art. 11 Articolo 11 1. A richiesta, le prestazioni concesse in virtù delle disposizioni dell'artic Art. 12 Articolo 12 Se il beneficiario ha diritto a prestazioni in virtù dell'articolo 9 paragrafo parte IV DISPOSIZIONE VARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 13 Articolo 13 Le autorità competenti e le istituzioni dei due Stati contraenti si prestano r Art. 14 Articolo 14 1. Le autorità competenti dei due Stati contraenti stabiliranno di comune acco Art. 15 Articolo 15 Le autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente possono rivo Art. 16 Articolo 16 1. Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previste dalla legislazione di uno Art. 17 Articolo 17 Le autorità competenti e le istituzioni designate per il collegamento dei due Art. 18 Articolo 18 Le istanze che i beneficiari indirizzano alle autorità competenti o alle istit Art. 19 Articolo 19 1. Le istanze ed altri documenti presentati per iscritto alle autorità compete Art. 20 Articolo 20 1. Le autorità competenti dei due Stati contraenti stabiliranno di comune acco Art. 21 Articolo 21 1. Nelle more della definizione dei diritti di un beneficiario in base al pres Art. 22 Articolo 22 1. Le istituzioni di uno Stato contraente debitrici di prestazioni da corrispo Art. 23 Articolo 23 1. Le disposizioni del presente accordo si applicano a tutte le domande di pre Art. 24 Articolo 24 1. Il presente accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno sca Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360