Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 3 mag 1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare: a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Impero di Etiopia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, con scambio di note, firmato ad Addis Abeba il 25 novembre 1971; b) convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca per evitare la doppia imposizione sui redditi e il patrimonio afferenti l'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Praga il 28 agosto 1973.
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