Art. 1
1 / 2In vigore dal 3 mag 1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:
a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Impero di Etiopia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, con scambio di note, firmato ad Addis Abeba il 25 novembre 1971;
b) convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca per evitare la doppia imposizione sui redditi e il patrimonio afferenti l'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Praga il 28 agosto 1973.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-02-24;107#art-1