Art. 9
Convenzione

Art. 9

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In vigore dal 14 mag 1975
Se l'indirizzo della persona da interrogare o alla quale si deve notificare un atto sia indicato in modo insufficiente o inesatto, la Parte richiesta disporrà le opportune ricerche al fine di accertare l'indirizzo esatto.
Storico versioni

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