Art. 7
Convenzione

Art. 7

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In vigore dal 14 mag 1975
1. Le notificazioni di atti giudiziali e stragiudiziali e le commissioni rogatorie saranno eseguite conformemente alle disposizioni della convenzione dell'Aja del 1 marzo 1954, fatte salve le disposizioni del presente capitolo. 2. Le disposizioni del paragrafo precedente non escludono la possibilità per le Parti contraenti di notificare direttamente, per il tramite delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari, atti giudiziali o stragiudiziali ai loro cittadini, se questi accettano la notificazione.
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