Convenzione›Parte I
Art. 5
44 / 56In vigore dal 14 mag 1975
I Ministeri della giustizia delle Parti contraenti si comunicheranno, a richiesta, informazioni in merito alle disposizioni di legge che siano o siano state in vigore nel loro Stato in materia civile e penale.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-5