Art. 45
Convenzione

Art. 45

33 / 56
In vigore dal 14 mag 1975
1. A domanda della Parte contraente richiedente, la Parte contraente richiesta trasmetterà: a) gli oggetti che possono essere utili quali mezzi di prova nel processo penale; tali oggetti vengono trasmessi anche nel caso in cui l'estradizione non possa avere luogo per morte, fuga o altri motivi; b) gli oggetti che in modo certo provengano dal reato o siano serviti a commetterlo. La consegna degli oggetti si esegue dietro verbale di ricezione. 2. Se gli oggetti richiesti siano necessari alla Parte contraente richiesta, in un processo penale, questi potranno essere trattenuti provvisoriamente o consegnati a condizione che vengano restituiti. 3. I diritti della Parte contraente richiesta o di terzi sopra tali oggetti sono riservati. Gli oggetti sui quali esistano detti diritti verranno restituiti alla Parte contraente richiesta nel minore tempo possibile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-45