Art. 44
Convenzione

Art. 44

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In vigore dal 14 mag 1975
Se la persona estradata si sottrae al procedimento penale o all'esecuzione della pena e ritorni sul territorio della Parte contraente richiesta, potrà essere nuovamente estradata. In questo caso alla richiesta di estradizione non verranno più allegati gli atti previsti dall'.
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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-44