Convenzione
Art. 41
29 / 56In vigore dal 14 mag 1975
1. L'arresto di una persona può avere luogo anche prima della ricezione della domanda di estradizione se vi è stata in tal senso una richiesta dalla Parte contraente richiedente. Nella richiesta si farà menzione de mandato di arresto o della decisione definitiva emessi contro la persona, precisando che la richiesta di estradizione verrà trasmessa ulteriormente. La richiesta può essere fatta per posta, telegrafo o telex.
2. In merito all'arresto eseguito conformemente al paragrafo precedente verrà immediatamente informata l'altra Parte contraente.
3. L'arresto provvisorio previsto al paragrafo 1, può avere la durata massima di un mese. Questo termine potrà essere prorogato di quindici giorni dietro motivata richiesta della Parte contraente richiedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-41