Convenzione
Art. 40
28 / 56In vigore dal 14 mag 1975
Dopo la ricezione della richiesta di estradizione, ove siano state osservate tutte le condizioni formali della estradizione, la Parte contraente richiesta prenderà misure immediate per l'arresto della persona richiesta, ad eccezione dei casi in cui, dagli atti allegati alla richiesta, risulti in modo indubbio che, conformemente alla presente convenzione, l'estradizione non è ammissibile.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-40