Convenzione
Art. 39
27 / 56In vigore dal 14 mag 1975
1. Alla richiesta di estradizione si allegano:
a) copia autentica del mandato di arresto oppure, quando l'estradizione venga richiesta per l'esecuzione della pena, copia autentica della decisione definitiva. Nel caso in cui nel mandato di arresto non sia menzionato il reato, il luogo e il tempo del compimento di questo, come pure la qualificazione giuridica, detti dati verranno enunciati in un allegato autenticato;
b) copia delle disposizioni di legge applicabili;
c) dati inerenti alla durata della pena non scontata, nel caso di richiesta di estradizione di una persona condannata che abbia scontato solamente una parte della pena;
d) ogni dato che possa essere utile alla identificazione della persona di cui si richiede l'estradizione.
2. La Parte contraente richiesta può chiedere dati supplementari se le indicazioni enunciate al paragrafo 1 siano incomplete. L'altra Parte contraente deve dare corso a tale richiesta entro il termine massimo di quarantacinque giorni. Per motivi eccezionali, le Parti contraenti possono prolungare detto termine di quindici giorni. Se la Parte contraente richiedente non presenta nel termine stabilito i dati supplementari richiesti, la Parte contraente richiesta potrà disporre il rilascio della persona arrestata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-39