Art. 3
ConvenzioneParte I

Art. 3

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In vigore dal 14 mag 1975
1. Le richieste per concedere assistenza giudiziaria, come pure gli atti allegati a queste, verranno redatti nella lingua della Parte richiedente e verranno accompagnati da traduzioni nella lingua della Parte richiesta. Le richieste debbono portare il timbro ufficiale. 2. La traduzione viene certificata conforme da parte di un traduttore ufficiale, dell'autorità giudiziaria da cui emana l'atto, delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari di una delle Parti contraenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-3