Art. 29
ConvenzioneParte III

Art. 29

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In vigore dal 14 mag 1975
Ciascuna Parte contraente comunicherà all'altra Parte dati inerenti alle decisioni definitive pronunciate contro i cittadini di quest'ultima, trasmettendo unitamente le impronte digitali esistenti dei condannati.
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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-29