Art. 26
ConvenzioneParte III

Art. 26

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In vigore dal 14 mag 1975
L'assistenza giudiziaria in materia penale non sarà accordata se: a) il processo penale riguarda un reato per il quale l'estradizione non può essere concessa, ai sensi dell', paragrafo 1, lettera d), della presente convenzione; b) ricorre la condizione di cui all', paragrafo 3; c) la Parte richiesta considera che la prestazione dell'assistenza giudiziaria potrebbe compromettere la propria sovranità e la sicurezza o l'ordine pubblico.
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