Art. 25
ConvenzioneParte III

Art. 25

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In vigore dal 14 mag 1975
1. Le notificazioni di atti e le commissioni rogatorie in materia penale saranno eseguite conformemente alle disposizioni degli della presente convenzione. 2. La richiesta per la notificazione degli atti e per l'esecuzione di commissioni rogatorie deve contenere, oltre le indicazioni previste dall' della presente convenzione, anche la descrizione del fatto e del titolo del reato.
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