Art. 22
Convenzione

Art. 22

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In vigore dal 14 mag 1975
Le disposizioni del presente capitolo relative all'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti notarili non firmano le disposizioni della legislazione delle Parti contraenti relative al trasferimento all'estero di beni di interesse artistico e culturale.
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