Art. 14
Convenzione

Art. 14

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In vigore dal 14 mag 1975
Le disposizioni degli , lettera a), e 13 non si applicano alle decisioni concernenti controversie per le quali convenzioni internazionali, di cui le due Parti contraenti sono parti, riconoscono come esclusivamente competente la giurisdizione della Parte contraente richiesta o quella di uno Stato terzo.
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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-14