Convenzione
Art. 13
7 / 56In vigore dal 14 mag 1975
L'autorità giudiziaria dello Stato nel quale è stata pronunciata la decisione è considerata competente, ai sensi dell', lettera a), se:
a) alla data della presentazione della domanda, il convenuto aveva il domicilio o la residenza sul territorio di detto Stato;
b) il convenuto, avendo uno stabilimento o una succursale a carattere commerciale o industriale, oppure di altra natura, sul territorio di detto Stato è stato chiamato in giudizio per una controversia riguardante l'attività dello stabilimento o succursale;
c) per accordo espresso o tacito dell'attore o del convenuto, l'obbligazione contrattuale oggetto della controversia è stata o dovrebbe essere eseguita nel territorio di detto Stato;
d) in materia di responsabilità extra-contrattuale, il fatto da cui essa deriva si è verificato nel territorio di detto Stato;
e) il convenuto si era assoggettato espressamente alla competenza di dette autorità giudiziarie, sia mediante elezione di domicilio, sia mediante accordo che determina l'autorità competente, sempre che la legge della Parte contraente richiesta non vi si opponga;
f) il convenuto si era difeso nel merito della controversia senza aver sollevato eccezioni in ordine alla competenza;
g) la controversia ha avuto ad oggetto un diritto reale su beni immobili situati nel territorio della Parte contraente nel quale la decisione è stata pronunciata;
h) la decisione riguarda lo stato o la capacità di persona che, alla data della presentazione della domanda, aveva la cittadinanza della Parte contraente sul cui territorio la decisione è stata pronunciata.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-13