Art. 10
Convenzione

Art. 10

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In vigore dal 14 mag 1975
La notificazione degli atti e l'esecuzione delle commissioni rogatorie potranno essere rifiutate per i motivi di cui agli della convenzione dell'Aja del 1 marzo 1954, nonché quando siano contrarie all'ordine pubblico della Parte contraente richiesta.
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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-10