Convenzione›Parte I
Art. 1
40 / 56In vigore dal 14 mag 1975
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA CONCERNENTE L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE.
LA REPUBBLICA ITALIANA
e
LA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA
Desiderando disciplinare l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, nel rispetto dei principi della sovranità e dell'indipendenza nazionale, dell'eguaglianza dei diritti, del vantaggio reciproco e della non ingerenza negli affari interni, hanno deciso di concludere la presente convenzione e a tale scopo hanno nominato quali loro plenipotenziari:
Il Presidente della Repubblica italiana:
l'on. prof. Giuseppe MEDICI, Ministro degli affari esteri;
Il Consiglio di Stato della Repubblica socialista di Romania:
il sig. George MACOVESCU, Ministro degli affari esteri,
i quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
1. I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti godono sul territorio dell'altra Parte contraente dello stesso trattamento dei propri cittadini per quanto riguarda la protezione giuridica dei loro diritti personali e patrimoniali.
2. I cittadini di ciascuna Parte contraente hanno il diritto di rivolgersi liberamente e senza restrizioni alle autorità giudiziarie ed alle istituzioni dell'altra Parte contraente nella cui competenza, in conformità della propria legislazione, rientrano cause civili o penali, possono far valere i propri diritti e interessi di fronte a queste, avanzare richieste e introdurre azioni alle stesse condizioni previste per i propri cittadini.
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