Art. 1
ConvenzioneParte I

Art. 1

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In vigore dal 14 mag 1975
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA CONCERNENTE L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE. LA REPUBBLICA ITALIANA e LA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA Desiderando disciplinare l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, nel rispetto dei principi della sovranità e dell'indipendenza nazionale, dell'eguaglianza dei diritti, del vantaggio reciproco e della non ingerenza negli affari interni, hanno deciso di concludere la presente convenzione e a tale scopo hanno nominato quali loro plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana: l'on. prof. Giuseppe MEDICI, Ministro degli affari esteri; Il Consiglio di Stato della Repubblica socialista di Romania: il sig. George MACOVESCU, Ministro degli affari esteri, i quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: 1. I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti godono sul territorio dell'altra Parte contraente dello stesso trattamento dei propri cittadini per quanto riguarda la protezione giuridica dei loro diritti personali e patrimoniali. 2. I cittadini di ciascuna Parte contraente hanno il diritto di rivolgersi liberamente e senza restrizioni alle autorità giudiziarie ed alle istituzioni dell'altra Parte contraente nella cui competenza, in conformità della propria legislazione, rientrano cause civili o penali, possono far valere i propri diritti e interessi di fronte a queste, avanzare richieste e introdurre azioni alle stesse condizioni previste per i propri cittadini.
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