Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania concernente l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, conclusa a Bucarest l'11 novembre 1972.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania concernente l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, conclusa a Bucarest l'11 novembre 1972. 58 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 7 Articolo 7 1. Le notificazioni di atti giudiziali e stragiudiziali e le commissioni rogato Art. 8 Articolo 8 La richiesta per la notificazione di atti o per l'esecuzione di commissioni rog Art. 9 Articolo 9 Se l'indirizzo della persona da interrogare o alla quale si deve notificare un Art. 10 Articolo 10 La notificazione degli atti e l'esecuzione delle commissioni rogatorie potrann Art. 11 Articolo 11 Le spese causate dall'esecuzione delle richieste non verranno rimborsate tra l Art. 12 Articolo 12 1. Le decisioni giudiziarie pronunciate in materia civile sul territorio di un Art. 13 Articolo 13 L'autorità giudiziaria dello Stato nel quale è stata pronunciata la decisione Art. 14 Articolo 14 Le disposizioni degli articoli 12, lettera a), e 13 non si applicano alle deci Art. 15 Articolo 15 Le autorità giudiziarie della Parte contraente richiesta, nell'esaminare le ci Art. 16 Articolo 16 1. Le decisioni delle autorità giudiziarie di una delle due Parti contraenti, Art. 17 Articolo 17 1. La domanda per far valere una decisione giudiziaria nell'altro Stato sarà a Art. 18 Articolo 18 1. Le transazioni concluse davanti le autorità giudiziarie di una delle due Pa Art. 19 Articolo 19 Per quanto concerne l'esecuzione delle decisioni in materia di spese di giudiz Art. 20 Articolo 20 Le decisioni arbitrali pronunciate sul territorio di una delle Parti contraent Art. 21 Articolo 21 1. Gli atti notarili che sono esecutivi sul territorio della Parte contraente, Art. 22 Articolo 22 Le disposizioni del presente capitolo relative all'esecuzione delle decisioni Art. 23 Articolo 23 Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle decisioni giudizia Art. 24 Articolo 24 Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle decisioni giudizia Art. 31 Articolo 31 1. Le Parti contraenti si impegnano ad estradare reciprocamente, conformemente Art. 32 Articolo 32 1. Le Parti contraenti non concederanno l'estradizione dei propri cittadini. L Art. 33 Articolo 33 1. L'estradizione non sarà concessa se il reato per il quale essa è richiesta: Art. 34 Articolo 34 1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai reati militari ch Art. 35 Articolo 35 Se il reato per il quale si chiede l'estradizione è punito con la pena capital Art. 36 Articolo 36 1. L'estradizione può essere rinviata se la persona domandata in estradizione Art. 37 Articolo 37 La persona che è stata estradata non può essere perseguita, processata o deten Art. 38 Articolo 38 Salvo nel caso previsto alla lettera b) dell'articolo precedente, il consenso Art. 39 Articolo 39 1. Alla richiesta di estradizione si allegano: a) copia autentica del mandato Art. 40 Articolo 40 Dopo la ricezione della richiesta di estradizione, ove siano state osservate t Art. 41 Articolo 41 1. L'arresto di una persona può avere luogo anche prima della ricezione della Art. 42 Articolo 42 1. La Parte contraente richiesta renderà noto alla Parte contraente richiedent Art. 43 Articolo 43 Se l'estradizione è domandata da più Stati, sia per gli stessi fatti, sia per Art. 44 Articolo 44 Se la persona estradata si sottrae al procedimento penale o all'esecuzione del Art. 45 Articolo 45 1. A domanda della Parte contraente richiedente, la Parte contraente richiesta Art. 46 Articolo 46 1. Ciascuna Parte contraente autorizza, dietro richiesta il transito sul propr Art. 47 Articolo 47 1. Le spese per l'estradizione sono a carico della Parte contraente sul territ Art. 48 Articolo 48 1. Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente informazioni inerenti all' Art. 49 Articolo 49 Per i problemi relativi all'estradizione le due Parti contraenti comunicherann Art. 50 Articolo 50 Le norme del presente capitolo non pregiudicano le disposizioni di altri accor Art. 51 Articolo 51 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai reati commessi dopo l'en parte I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA CONCERNENTE L Art. 2 Articolo 2 Le disposizioni della presente convenzione riguardanti i cittadini di ciascuna Art. 3 Articolo 3 1. Le richieste per concedere assistenza giudiziaria, come pure gli atti allega Art. 4 Articolo 4 1. Fatte salve le disposizioni relative all'estradizione, tutte le comunicazion Art. 5 Articolo 5 I Ministeri della giustizia delle Parti contraenti si comunicheranno, a richies parte II ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE
Art. 6 Articolo 6 1. I cittadini di ciascuna Parte contraente beneficeranno della esenzione della parte III ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
Art. 25 Articolo 25 1. Le notificazioni di atti e le commissioni rogatorie in materia penale saran Art. 26 Articolo 26 L'assistenza giudiziaria in materia penale non sarà accordata se: a) il proces Art. 27 Articolo 27 L'assistenza giudiziaria in materia penale può essere rifiutata se il processo Art. 28 Articolo 28 Nei casi previsti dagli articoli 26 e 27 la Parte contraente richiesta comunic Art. 29 Articolo 29 Ciascuna Parte contraente comunicherà all'altra Parte dati inerenti alle decis Art. 30 Articolo 30 Le Parti contraenti si trasmetteranno, dietro richiesta e gratuitamente, estra parte IV PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI PERITI
Art. 52 Articolo 52 Il testimone o il perito che, trovandosi sul territorio di una delle Parti con Art. 53 Articolo 53 Il testimone o il perito perde la garanzia prevista dall'articolo 52 se non ha parte V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 54 Articolo 54 Le eventuali divergenze concernenti l'interpretrazione e l'applicazione della Art. 55 Articolo 55 Alla data di entrata in vigore della presente convenzione, la convenzione di e Art. 56 Articolo 56 1. La presente convenzione sarà ratificata. Lo scambio degli strumenti di rati Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360