Art. 60 · Assemblea costitutiva
Accordo

Art. 60

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Assemblea costitutiva

In vigore dal 23 mar 1975
. Assemblea costitutiva 1. Con l'entrata in vigore del presente accordo, ogni Stato partecipante nomina un governatore, e il presidente del consiglio dei governatori convoca l'assemblea costitutiva del consiglio dei governatori. 2. Al momento della convocazione di tale assemblea costitutiva: (i) vengono nominati e scelti, conformemente ai paragrafi 2 e 3 dell', dodici amministratori; (ii) vengono adottate disposizioni al fine di determinare la data in cui il Fondo inizierà le sue operazioni. 3. Il Fondo informa tutti i partecipanti della data in cui inizierà le sue operazioni. 4. Verranno rimborsate dal Fondo le spese ragionevoli e necessarie che la Banca sosterrà al momento della creazione del Fondo, ivi comprese le indennità di sussistenza dei governatori e dei loro supplenti, durante la loro partecipazione all'assemblea costitutiva. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo. FATTO ad Abidjan, il ventinove novembre millenovecentosettantadue, in un unico esemplare nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede, e che verrà depositato presso la Banca. La Banca rimetterà ad ogni firmatario copie certificate conformi del presente accordo.
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