Art. 59 · Notifica
Accordo

Art. 59

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Notifica

In vigore dal 23 mar 1975
. Notifica La Banca rende noto a tutti i firmatari: a) ogni firma del presente accordo; b) ogni deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c) la data di entrata in vigore del presente accordo, e d) ogni dichiarazione in vigore del presente accordo; ed e) ogni dichiarazione od ogni riserva formulata al momento del deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-59