Accordo
Art. 58
58 / 60Riserva
In vigore dal 23 mar 1975
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Riserva
Uno Stato partecipante può, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, dichiarare:
(i) che l'immunità di cui è previsto il conferimento col paragrafo 1 dell' e col comma (i) dell' non si applica nel suo territorio in materia di azione civile sorta a seguito di un incidente causato da un veicolo a motore appartenente al Fondo o condotto per suo conto, nè in materia di infrazioni al codice della strada commesse dal conducente di un veicolo di tal genere;
(ii) che si riserva la facoltà, al pari delle sue suddivisioni politiche, di sottoporre ad imposta gli stipendi e gli emolumenti versati dal Fondo ai cittadini, dipendenti e residenti del detto Stato partecipante;
(iii) che, secondo la propria interpretazione, il Fondo non chiederà, in linea di massima, l'esonero dai diritti di accisa pretesi dallo Stato sulle merci prodotte sul proprio territorio nè dalle imposte sulla vendita di beni mobili ed immobili, che siano comprese nel prezzo, ma che, se il Fondo procede, per uso proprio, a fini ufficiali, ad acquisti notevoli di beni sui quali i detti diritti ed imposte sono stati riscossi o che ne siano assoggettati, opportune misure amministrative saranno adottate dal detto Stato, tutte le volte che ciò sarà possibile per la rimessa o il rimborso di tali diritti ed imposte;
(iv) che le disposizioni del paragrafo 3 dell' si applicano quando vi è l'abbuono o il rimborso dei diritti o delle imposte sugli articoli in base alle disposizioni amministrative di cui al comma (iii).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-58