Art. 57 · Partecipazione
Accordo

Art. 57

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Partecipazione

In vigore dal 23 mar 1975
. Partecipazione 1. Il firmatario, il cui strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, sia depositato nella data o prima della data di entrata in vigore del presente accordo diviene partecipante alla detta data. Il firmatario il cui strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione è depositato successivamente e prima della data fissata al paragrafo 2 dell' o in virtù di tale paragrafo, diviene partecipante alla data di tale deposito. 2. Uno Stato che non sia partecipante fondatore può diventare partecipante in conformità del paragrafo 3 dell' e, in deroga alle disposizioni degli , tale partecipazione avviene mediante la firma del presente accordo ed il deposito, presso la Banca, di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, che acquista efficacia alla data di tale deposito.
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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-57