Art. 55 · Ratifica, accettazione o approvazione
Accordo

Art. 55

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Ratifica, accettazione o approvazione

In vigore dal 23 mar 1975
. Ratifica, accettazione o approvazione 1. Il presente accordo è sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei firmatari. 2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso la sede della Banca da parte di ogni firmatario prima del 31 dicembre 1973, restando inteso che se l'accordo non fosse ancora entrato in vigore a tale data conformemente all', il consiglio di amministrazione della Banca potrebbe prorogare il termine di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, per un periodo che non superi i sei mesi.
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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-55