Art. 53 · Arbitrato
Accordo

Art. 53

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Arbitrato

In vigore dal 23 mar 1975
. Arbitrato In caso di controversia tra il Fondo ed uno Stato che abbia cessato di essere partecipante, o tra il Fondo ed ogni partecipante al momento della cessazione definitiva delle operazioni del Fondo, detta controversia è sottoposta all'arbitrato di un tribunale composto da tre arbitri. Un arbitro è nominato dal Fondo, un altro dal partecipante o dal partecipante precedente interessato, e le due parti nominano il terzo arbitro che sarà presidente del tribunale arbitrale. Se, nei 45 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, l'una o l'altra parte non ha nominato l'arbitro o se, nei trenta giorni dalla nomina dei due arbitri, il terzo arbitro non è stato nominato, l'una o l'altra parte può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia, o ad ogni altra istanza prevista nel regolamento adottato dal consiglio dei governatori, di designare un arbitro. La procedura di arbitrato è fissata dagli arbitri ma il terzo arbitro ha pieni poteri per definire tutte le questioni procedurali sulle quali le parti fossero in disaccordo. È sufficiente un voto di maggioranza degli arbitri per la decisione la quale è definitiva e vincola le parti.
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