Art. 52 · Interpretazione
Accordo

Art. 52

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Interpretazione

In vigore dal 23 mar 1975
. Interpretazione 1. Ogni questione relativa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente accordo che sorga tra un partecipante e il Fondo, o fra i partecipanti, è sottoposta alla decisione del consiglio di amministrazione. Se la questione riguarda, in particolare uno Stato partecipante che non sia rappresentato al consiglio di amministrazione da un amministratore di sua nazionalità, detto Stato ha il diritto, in tal caso di farsi rappresentare direttamente. Tale diritto di rappresentanza è regolamentato dal consiglio dei governatori. 2. In ogni questione decisa dal consiglio di amministrazione in conformità del paragrafo I, ogni partecipante può chiedere che la stessa questione sia portata davanti al consiglio dei governatori, la cui decisione è inappellabile. Nelle more della decisione del consiglio dei governatori il Fondo può agire, nella misura in cui lo ritiene necessario, in virtù della decisione del consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-52