Accordo
Art. 41
41 / 60Oggetto del presente capitolo
In vigore dal 23 mar 1975
.
Oggetto del presente capitolo
Perché il Fondo possa effettivamente realizzare i suoi obiettivi e svolgere le funzioni che gli competono, esso gode, sul territorio di ogni Stato partecipante, dello statuto giuridico, delle immunità, delle esenzioni e dei privilegi enunciati nel presente capitolo; ogni Stato partecipante informa il Fondo delle esatte misure adottate a tale scopo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-41