Accordo
Art. 38
38 / 60Sospensione
In vigore dal 23 mar 1975
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Sospensione
1. Se un partecipante omette di adempiere a taluno dei suoi obblighi verso il Fondo, quest'ultimo può sospenderlo dalla sua qualità di partecipante, con decisione del consiglio dei governatori. Il partecipante così sospeso cessa automaticamente di essere partecipante un anno dopo la data della propria sospensione, a meno che una decisione del consiglio dei governatori non lo ripristini nella sua qualità di partecipante.
2. Finché dura la sospensione, il partecipante di cui si tratta non è ammesso ad esercitare alcuno dei diritti conferiti dal presente accordo ad eccezione del diritto di ritiro, pur restando assoggettato a tutti i suoi obblighi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-38