Art. 33 · Depositari
Accordo

Art. 33

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Depositari

In vigore dal 23 mar 1975
. Depositari Ogni Stato partecipante designa la propria banca centrale od ogni altro istituto che possa essere accettato dal Fondo quale depositario presso il quale il Fondo può conservare i propri beni nella moneta del detto partecipante nonché tutti gli altri averi. In mancanza di una diversa designazione, è depositario per ogni membro, quello da lui designato ai fini dell'accordo sulla creazione della Banca.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-33