Accordo
Art. 31
31 / 60Rapporti con la Banca
In vigore dal 23 mar 1975
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Rapporti con la Banca
1. Il Fondo rimborsa alla Banca le giuste spese per l'utilizzazione dei funzionari e degli impiegati, nonché quelle per l'organizzazione dei servizi e delle installazioni della Banca, in conformità degli accordi intervenuti tra il Fondo e la Banca stessa.
2. Il Fondo è un ente giuridicamente indipendente e distinto dalla Banca ed i suoi beni sono tenuti separati da quelli della Banca.
3. Nessuna disposizione del presente accordo comporta responsabilità del Fondo per atti od obblighi della Banca, nè responsabilità della Banca per atti od obblighi del Fondo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-31