Art. 29 · Voto
Accordo

Art. 29

29 / 60

Voto

In vigore dal 23 mar 1975
. Voto 1. La Banca e il gruppo degli Stati partecipanti dispongono ciascuno di 1.000 voti. 2. Ogni governatore del Fondo che sia governatore della Banca dispone della proporzione dei voti della Banca che il presidente di questa ha notificato al Fondo, ed esercita i corrispondenti diritti di voto. 3. Ogni Stato partecipante dispone di una percentuale dell'insieme dei voti degli Stati partecipanti calcolata in funzione degli ammontari sottoscritti da tale partecipante in conformità dell', ed inoltre, nella misura in cui gli Stati partecipanti hanno accettato delle sottoscrizioni aggiuntive autorizzate in base ai paragrafi 1 e 2 dell', in funzione delle dette sottoscrizioni aggiuntive. Nel corso delle votazioni in seno al Consiglio dei governatori, ognuno di questi, che rappresenta uno Stato partecipante, dispone dei voti del partecipante rappresentato. 4. Nel corso delle votazioni in seno al consiglio di amministrazione, gli amministratori designati dalla Banca dispongono insieme di 1.000 voti e così pure gli amministratori scelti dagli Stati partecipanti. Ogni amministratore designato dalla Banca dispone dei voti che gli sono attribuiti da questa, il numero dei quali è indicato nella notifica relativa alla propria designazione prevista nella prima parte dell'allegato. B. Ogni amministratore scelto da uno o più Stati partecipanti dispone del numero dei voti che sono a disposizione del partecipante o dei partecipanti che lo hanno scelto. 5. Ogni amministratore che rappresenta la Banca deve dare in blocco tutti i voti di cui dispone. L'amministratore che rappresenta più di uno Stato partecipante può esprimere separatamente i voti di cui dispongono i vari Stati da lui rappresentati. 6. In deroga ad ogni altra disposizione del presente accordo: (i) se un membro regionale è o diviene Stato partecipante, non dispone, per ciò solo, nè acquista voti, e se uno Stato partecipante regionale diviene membro, non dispone più, dal momento in cui acquista tale qualità, di alcun voto in quanto Stato partecipante; e (ii) se uno Stato non-regionale è, o diviene, al tempo stesso, Stato partecipante e membro, tale Stato viene trattato, ai soli fini dell'accordo, come se, a tutti gli effetti, non fosse un membro. 7. Salvo contrarie disposizioni del presente accordo, tutte le questioni che il consiglio dei governatori o il consiglio di amministrazione sono chiamati a conoscere, sono decise colla maggioranza dei tre quarti della totalità dei voti dei partecipanti.
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