Art. 28 · Consiglio di amministrazione: procedura
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Art. 28

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Consiglio di amministrazione: procedura

In vigore dal 23 mar 1975
. Consiglio di amministrazione: procedura 1. Il consiglio di amministrazione si riunisce ogni volta che gli affari del Fondo lo richiedano. Il presidente convoca una riunione del consiglio di amministrazione ogni qualvolta essa sia richiesta da quattro amministratori. 2. Il quorum di ogni riunione del consiglio di amministrazione è costituito dalla maggioranza del numero totale degli amministratori che dispongano almeno dei tre quarti della totalità dei diritti di voto dei partecipanti.
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