Art. 24 · Consiglio dei governatori: composizione
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Art. 24

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Consiglio dei governatori: composizione

In vigore dal 23 mar 1975
. Consiglio dei governatori: composizione 1. I governatori e i governatori supplenti della Banca sono d'ufficio e rispettivamente governatori e governatori supplenti del Fondo. Il presidente della Banca notifica al Fondo, ove occorra, i nomi dei governatori e dei governatori supplenti. 2. Ogni Stato partecipante, che non sia membro, nomina un governatore ed un governatore supplente che restano in carica a piacimento del partecipante che li ha destinati a tali incarichi. 3. Un supplente non può partecipare al voto se non in assenza del governatore che rappresenta. 4. Salve le disposizioni del paragrafo 4 dell', i governatori ed i loro supplenti esercitano le loro funzioni senza essere retribuiti nè rimborsati dal Fondo per le spese da essi sostenute.
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