Art. 18 · Cooperazione con altre organizzazioni internazionali, altre istituzioni e Stati
Accordo

Art. 18

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Cooperazione con altre organizzazioni internazionali, altre istituzioni e Stati

In vigore dal 23 mar 1975
. Cooperazione con altre organizzazioni internazionali, altre istituzioni e Stati Per la realizzazione dei propri obiettivi, il Fondo si sforza di cooperare e può concludere accordi di cooperazione con altre organizzazioni internazionali, organizzazioni regionali e sub-regionali, altre istituzioni e Stati, con riserva però che nessuno di questi accordi possa essere concluso con uno Stato che non sia membro o partecipante, ovvero con un'istituzione di un tale Stato, se non sia approvato dalla maggioranza di ottantacinque per cento della totalità dei voti dei partecipanti.
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