Accordo
Art. 15
15 / 60Condizioni di finanziamento
In vigore dal 23 mar 1975
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Condizioni di finanziamento
1. Il Fondo non fornisce mezzi di finanziamento necessari ad un progetto se il membro, sul territorio del quale il progetto deve essere eseguito, vi si oppone; tuttavia, il Fondo non è tenuto ad assicurarsi che non vi sia opposizione da parte dei membri presi individualmente nel caso in cui i mezzi di finanziamento siano forniti ad un organo pubblico internazionale, regionale o sub-regionale.
2. (a) Il Fondo non fornisce mezzi di finanziamento se, a suo giudizio, tale finanziamento può essere assicurato con altri mezzi a condizione da esso stesso ritenute ragionevoli per il beneficiario. (b) Nell'accordare mezzi di finanziamento ad enti diversi dai membri, il Fondo adotta tutte le disposizioni necessarie perché i vantaggi derivanti dalle condizioni privilegiate che esso concede vadano unicamente ai membri o agli enti diversi che, tenuto conto di tutti i fatti pertinenti, dovrebbero beneficiare dell'insieme o di parte di tali vantaggi.
3. Prima di ogni finanziamento, il richiedente deposita una regolare proposta, per il tramite del presidente della Banca, ed il presidente sottopone al consiglio di amministrazione del Fondo un rapporto scritto col quale viene raccomandato detto finanziamento, in base ad un esame approfondito dell'oggetto della domanda, effettuato dal personale.
4. (a) Il Fondo non impone la condizione che le somme provenienti dai suoi prestiti siano spese sul territorio di questo o di altro Stato partecipante o membro; dette somme, tuttavia, non sono utilizzate che per l'acquisto, nei territori degli Stati partecipanti o dei suoi membri, di beni prodotti in tali territori e dei servizi che ne provengano con riserva che, nel caso di fondi ricevuti in conformità all', da parte di uno Stato che non sia nè partecipante nè membro, i territori del detto Stato che fornisce tali fondi possano ugualmente essere scelti come fonte di acquisti effettuati a mezzo di tali fondi, e possano inoltre essere scelti come fonte di acquisto a mezzo di altri fondi ricevuti a titolo del presente articolo, in base a quanto verrà determinato dal consiglio di amministrazione.
(b) L'acquisto di tali beni e servizi avviene mediante appello alla concorrenza internazionale tra i fornitori che rispondono alle condizioni fissate tranne il caso in cui il consiglio di amministrazione ritenga che l'appello alla concorrenza internazionale non sia giustificato.
5. Il Fondo adotta tutte le misure necessarie anziché le somme dei suoi prestiti siano esclusivamente destinate allo scopo per cui sono state accordate, tenendo debitamente conto delle considerazioni di economia, di resa e di concorrenza commerciale internazionale e senza preoccuparsi delle influenze o delle considerazioni di ordine politico od extra-economico.
6. I fondi da fornire a titolo di ogni operazione di finanziamento sono posti a disposizione del beneficiario solo per permettergli di far fronte alle spese connesse al progetto, a mano a mano che queste vengono realmente sostenute.
7. Il Fondo applica alle proprie operazioni i principi di una sana gestione finanziaria in materia di sviluppo.
8. Il Fondo non compie operazioni di rifinanziamento.
9. Nell'accordare un prestito, il Fondo attribuisce la giusta importanza alle previsioni concernenti la capacità del mutuatario e, all'occorrenza, del garante, di far fronte alle loro obbligazioni.
10. Nell'esaminare una domanda di finanziamento, il Fondo tiene debitamente conto delle misure che il beneficiario ha adottate per aiutarsi da solo o, se non si tratta di un membro, del concorso apportato dal beneficiario e dal membro o dai membri ai cui territori il progetto o il programma deve dar giovamento.
11. Il Fondo adotta tutte le misure necessarie perché le disposizioni del presente articolo siano effettivamente applicate.
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