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Art. 11
11 / 60Utilizzazione delle monete
In vigore dal 23 mar 1975
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Utilizzazione delle monete
1. Le monete ricevute in pagamento delle sottoscrizioni fatte in conformità dell' e del paragrafo 2 dell', o a titolo delle dette sottoscrizioni in base all', possono essere utilizzate e convertite dal Fondo per tutte le sue operazioni e, con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, ai fini dell'impiego temporaneo dei capitali di cui il Fondo non necessita per le proprie operazioni.
2. L'utilizzazione delle monete ricevute in pagamento delle sottoscrizioni fatte conformemente al paragrafo 3 dell' ed ai paragrafi 1 e 2 dell', o a titolo delle dette sottoscrizioni in base all', o a titolo delle risorse di cui all', è regolata dalle modalità e dalle condizioni secondo le quali queste monete sono ricevute oppure, quando si tratti di monete ricevute in virtù dell', dalle modalità e dalle condizioni secondo le quali sono state ricevute le monete di cui il valore è così mantenuto.
3. Tutte le altre monete ricevute dal Fondo possono essere liberamente utilizzate e da esso convertite per tutte le sue operazioni, con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, ai fini dell'impiego temporaneo dei capitali di cui non necessita per le proprie operazioni.
4. Non viene imposta alcuna restrizione che sia contraria alle disposizioni del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-11