Art. 1
Accordo

Art. 1

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In vigore dal 23 mar 1975
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo. ACCORDO SULLA CREAZIONE DEL FONDO AFRICANO DI SVILUPPO Gli Stati parti del presente accordo e la Banca africana di sviluppo hanno convenuto di creare, col detto accordo, il Fondo africano di sviluppo che sarà regolato dalle seguenti norme: . 1. Le seguenti espressioni, ovunque siano usate nel presente accordo, hanno il significato qui appresso indicato, a meno che il contesto non specifichi o non richieda un significato diverso: il termine "Fondo" indica il Fondo africano di sviluppo creato dal presente accordo; il termine "Banca" indica la Banca africana di sviluppo; il termine "membro" indica un membro della Banca; il termine "partecipante" indica la Banca ed ogni Stato che diverrà parte del presente accordo; l'espressione "Stato partecipante" indica un partecipante diverso dalla Banca; l'espressione "partecipante fondatore" indica la Banca ed ogni Stato partecipante che divenga partecipante in conformità del paragrafo 1 dell'; il termine "sottoscrizione" indica gli ammontari sottoscritti dai partecipanti in conformità degli o 7; l'espressione "unità di conto" indica una unità di conto il cui valore è di 0,81851265 grammi di oro fino; l'espressione "moneta liberamente convertibile" indica la moneta di un partecipante, che, a giudizio del Fondo, previa consultazione con il Fondo monetario internazionale, è ritenuta adeguatamente convertibile in altre monete ai fini delle operazioni del Fondo; le espressioni "presidente", "consiglio dei governatori" e "consiglio di amministrazione" indicano rispettivamente il presidente, il consiglio dei governatori e il consiglio di amministrazione del Fondo, e, nel caso dei governatori e degli amministratori, esse comprendono i governatori supplenti e gli amministratori supplenti quando agiscono rispettivamente in qualità di governatori e di amministratori; il termine "regionale" indica il continente africano e le isole africane. 2. I riferimenti ai capitoli, agli articoli, ai paragrafi e agli allegati riguardano i capitoli, gli articoli, i paragrafi e gli allegati del presente accordo. 3. I titoli dei capitoli e gli articoli non hanno altro scopo che quello di facilitare la consultazione del documento e non formano parte integrante del presente accordo.
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