Art. 6 · LEGGE 24 dicembre 1974, n. 713

Art. 6

LEGGE 24 dicembre 1974, n. 713

In vigore dal 31 gen 1975
Il termine di cui al terzo comma dell' della legge 16 settembre 1960, n. 1016, da ultimo prorogato con l'articolo unico della legge 27 ottobre 1973, n. 673, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 1975 per la presentazione delle domande di finanziamento e al 31 dicembre 1975 per la stipulazione dei relativi contratti. Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, a partire dall'anno 1975 e fino all'anno 1984 è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma di lire 2 miliardi. Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.
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