Art. 2 · LEGGE 24 dicembre 1974, n. 713

Art. 2

LEGGE 24 dicembre 1974, n. 713

In vigore dal 31 gen 1975
Il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 74 miliardi ripartita in ragione di lire 4 miliardi per l'anno 1974, di lire 6 miliardi per l'anno 1975 e di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1983.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-12-24;713#art-2