Art. 11 · LEGGE 24 dicembre 1974, n. 713

Art. 11

LEGGE 24 dicembre 1974, n. 713

In vigore dal 31 gen 1975
All'onere di lire 8 miliardi e di lire 83 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge, rispettivamente per l'anno 1974 e per l'anno 1975, si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e del corrispondente capitolo per l'anno 1975. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 dicembre 1974 LEONE MORO - COLOMBO - ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - DE MITA Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-12-24;713#art-11