Art. 5
LEGGE 20 dicembre 1974, n. 684
In vigore dal 8 gen 1975
Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i programmi relativi ai servizi di trasporto di merci di linea, da svolgere nell'anno successivo, vengono sottoposti al Ministro per la marina mercantile.
Il Ministro per la marina mercantile, entro il successivo 30 aprile, approva o modifica gli anzidetti programmi e determina, sentito il Ministro per il tesoro, l'ammontare degli eventuali contributi e sovvenzioni, da iscriversi nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno successivo.
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