Art. 3 · LEGGE 20 dicembre 1974, n. 684

Art. 3

LEGGE 20 dicembre 1974, n. 684

In vigore dal 8 gen 1975
Alla data del 31 dicembre 1974 cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate a norma della legge 2 giugno 1962, n. 600. Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, è autorizzato a stipulare con le società indicate nell' nuove convenzioni, ai sensi delle disposizioni contenute nella presente legge, con decorrenza dal 1 gennaio 1975.
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