Art. 19 · LEGGE 20 dicembre 1974, n. 684

Art. 19

LEGGE 20 dicembre 1974, n. 684

In vigore dal 8 gen 1975
Fino alla data di approvazione delle convenzioni previste dalla presente legge, il Ministro per la marina mercantile, d'intesa con quello per il tesoro, corrisponde, in rate mensili posticipate, acconti il cui ammontare complessivo non superi il 90 per cento dell'importo globale indicato nel precedente .
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